Il comune di Grosseto ha emesso un ordinanza (CLICCA QUI PER LEGGERE IL DOCUMENTO INTEGRALE) che reca norme per i proprietari, gli affittuari e i conduttori di fondi agricoli, di aree boscate e rurali in genere nonché di attività ricettive e turistiche relativamente agli interventi da effettuare nell’ambito della prevenzione degli incendi boschivi.
Di seguito un estratto dell’ordinanza stessa che riporta i principali obblighi:
1) Aree a coltura cerealicola o foraggera:
i proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, comprese quei terreni utilizzati e destinati alle attività di pascolo ed allevamento degli animali, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio ed in generale a seguito di lavorazioni agricole stagionali e/o specifiche, includendo anche quelle concernenti la sistemazione e preparazione dei terreni, quelle per la messa a dimora di colture, infine quelle riguardanti il pascolo e l’allevamento del bestiame, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata, lavorata, sistemata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione erbacea, arbustiva, arborea, di qualsiasi specie, natura, consistenza, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree limitrofe, circostanti e/o confinanti.
2) Aree boscate, pinetate e aree rurali (L.R.T. 39/2000, L.R.T. 65/2014):
i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate, pinetate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici, ricettivi o produttivi, strutture ed infrastrutture viarie principali, secondarie, forestali, locali, consortili, vicinali, vicinali di pubblico transito, “bianche” e private, ricadenti nelle aree a rischio incendi boschivi individuate nel Piano comunale di Protezione Civile, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi Boschivi “AIB” regionale in corso di validità.
3) Attività turistiche e ricettive:
i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi, strutture agrituristiche, ricettive, ludico-sportive, per lo svago e similari, di varia tipologia e consistenza, insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano “AIB” regionale.